Art. 3.
(Associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione).

      1. Le pene previste dall'articolo 416 del codice penale sono aumentate fino a due

 

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terzi per coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione e da un terzo alla metà per gli altri, nel caso in cui l'associazione stessa abbia il fine di commettere più delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione.